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Tassazione

Concorso a premi

 I tributi da versare allo Stato quando si organizza un concorso a premi  sono dati da una tassa ed una ritenuta alla fonte.

La tassa è pagabile rendendo indetraibile l’IVA (attualmente al 22%) qualora i premi siano costituiti da beni e/o servizi con IVA deducibile, infatti , in base all’Art. 19 c. 2 del DPR 633/72,…” in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio”.

Se trattasi invece di premi  costituiti da beni con IVA assolta o non detraibile,  fuori campo IVA, non imponibili art. 8, 8-bis e 9 dpr 633/72, esenti art. 10 (ad esempio polizze assicurative),o buoni sconto, coupon, buoni benzina, e così via, il Promotore è tenuto al versamento  di una tassa sostitutiva dell’IVA del 20% . La sostitutiva del 20% rimane tale anche nei casi di buoni  utilizzabili per acquisto di alimenti con IVA inferiore al 20%.

  La ritenuta alla fonte da versare invece è pari al 25% del valore “ normale” dei premi in palio, ciò significa che il valore da prendere in considerazione non deve essere quello di acquisto esposto in fattura, ma il valore medio di mercato.

  Operazione a premi

Nei casi di Operazione a premi, occorre fare un distinguo sulla tipologia di destinatari, infatti, se la manifestazione è diretta ai clienti finali, il Promotore è tenuto al versamento della sola Tassa costituita dall’indetraibilità dell’IVA o dalla tassa sostitutiva dell’Iva, in base alla tipologia di premio.

Se la manifestazione è diretta invece ai Rivenditori, oltre alla tassa va versata anche una Ritenuta di Acconto, in tutti gli altri casi  vanno seguite le direttive del proprio fiscalista. 

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